Il TAR Lazio con la sentenza n. 9302/2015 ha accolto il ricorso di una associazione ambientalista contro il comune di Anzio, che, con un’ordinanza aveva vietato l’ingresso dei cani in spiaggia. Analogamente per le spiagge libere di Santa Severa e Ostia.
Il giudice amministrativo ha affermato che in questo divieto manca una adeguata motivazione “che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti”.
Inoltre il provvedimento viola il principio di proporzionalità tra le esigenze pubbliche e la sfera giuridica dei privati. Mancando la motivazione, non solo non può apprezzarsi se lo stesso sia riferibile a ragioni di igiene dei luoghi o alla sicurezza di chi frequenta le spiagge, ma neanche il rispetto del principio di proporzionalità, che impone alla P.A. di optare, tra più scelte possibili idonee al raggiungimento dell’interesse pubblico, “per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento”.
In altre parole, l’ordinanza non specifica la ragione per il divieto e quindi non si può apprezzare che essa sia “riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge”. … “di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui“.
Più corretto sarebbe stato indicare i comportamenti che i padroni avrebbero dovuto tenere.