Prende a calci un bassotto, non punibile per tenuità del fatto

maltrattamento-animali

Il Tribunale di Milano ha assolto un uomo che prese a calci un bassotto scaraventandolo alcuni metri più in là.

Malgrado sembrasse che il governo Renzi avesse escluso il maltrattamento degli animali dall’elenco delle norme sulla tenuità del fatto, ecco la prima sentenza a dimostrare il contrario.

Il giudice di Milano ha applicato le nuove norme sulla non punibilità per “particolare tenuità del fatto” varate dal governo Renzi ed entrate in vigore, come si ricorderà, il 2 aprile 2015.

La vicenda ha inizio il 10 dicembre 2011 quando un bassotto nano che passeggiava al guinzaglio con il padrone ha urinato contro l’espositore dei giornali. Il giornalaio allora si è sentito in dovere di difendere la sua merce, prendendo a calci ripetutamente il cane e di scaraventarlo qualche metro più in là causandogli dolori «lungo tutta la colonna vertebrale» e un «evidente stato di choc».

Il giudice della IV sezione penale di Milano ha riconosciuto l’imputato «non punibile per particolare tenuità del fatto», perché «ha sì posto in essere una condotta lesiva nei confronti del cane della persona offesa, ma non ha utilizzato né armi o altri strumenti di particolare lesività, né modalità tali da far ritenere che la condotta sia stata espressione di un gesto gratuito».

Nelle motivazioni il giudice afferma che «si è trattato di un gesto condizionato dalle circostanze (…) nell’immediatezza di un comportamento dannoso tenuto dal cane».

Non vi è stata in altre parole nessuna azione premeditata, quindi, «né animata dalla diretta volontà di ledere l’animale» e nemmeno «sevizie» o «crudeltà».

Per il giudice, il cane poi non ha «riportato lesioni gravi». Anche se, ammette il magistrato, la «questione» poteva essere «risolta» con il proprietario del bassotto senza «la necessità di adoperare violenza contro l’animale».

Se è vero che il bassotto è uscito apparentemente indenne, non riportando lesioni, ci chiediamo che sarebbe successo se il calcio avesse danneggiato qualche organo interno al cane o nel caso in cui il cane fosse stato senza padrone o se il padrone, che nella realtà si è comportato nel più civile dei modi, avesse invece assestato un bel pugno in faccia all’edicolante.

Si sarebbe trattato anche in questo caso di “un gesto condizionato dalle circostanze… nell’immediatezza di un comportamento dannoso tenuto dall’edicolante” per le 4 gocce di pipì fatte da un bassotto nano?

Comunque nell’incertezza, ossia non sapendo ancora se anche le percosse rientrino o meno, secondo i magistrati, nella lista dei reati relativi alla tenuità del fatto, prestate attenzione alle pìpì improvvise e raccogliete sempre i bisognini considerando che ormai, per colpa di quei quattro irresponsabili che fanno finire i cani sulle prime pagine dei giornali per aggressione, noi amici di Fido stiamo diventando sempre di più cittadini di serie B.